1. Come richiedere il permesso per lutto
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro dell’evento luttuoso e dei giorni nei quali avrà la necessità di utilizzare il permesso. Il permesso infatti può essere fruito anche per giorni non consecutivi: la normativa di riferimento, infatti, calcola i giorni di permesso con riferimento all’intero anno.
Alla richiesta di permesso deve essere allegata tutta la documentazione che dimostri la morte della persona o, quando prevista, da dichiarazione sostitutiva (ad esempio il certificato di morte, oppure una attestazione dell’ospedale o del medico curante circa l’avvenuto decesso, un’autocertificazione).
Il termine per poter usufruire del permesso è di sette giorni dal decesso.
2. Per la morte di quali familiari spetta il permesso per lutto
La legge dispone in linea generale che il permesso per lutto può essere richiesto per la morte dei seguenti familiari (anche nel caso di funerale all’estero):
- genitori e figli
- fratelli e sorelle
- nipoti (figli dei figli)
- nonni
Non può essere concesso, invece, per il decesso
- del nipote che sia figlio del fratello o della sorella
- dello zio
- del bisnipote e del bisnonno.
Alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) prevedono tuttavia la facoltà di chiedere il permesso per lutto in un numero maggiore di casi rispetto a quanto stabilito dalla legge statale, ad esempio per la morte degli affini (suocero, genero, cognata, ecc.).
3. Se il lutto si verifica durante la fruizione delle ferie?
La legge non prevede l’ipotesi in cui l’evento luttuoso si verifichi in coincidenza con le ferie.
In questo caso si applica il “principio di effettività delle ferie”, utilizzato con riguardo alla coincidenza di periodi di malattia e di ferie: durante i giorni di permesso per lutto le ferie restano sospese e quei giorni non verranno considerati ai fini del computo complessivo delle ferie.
4. Cosa si può fare se il permesso per lutto non spetta
Se, in base alla legge nazionale, non si ha diritto al permesso per lutto (perché ad esempio è deceduto un parente oltre il secondo grado oppure di un affine), bisogna fare riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il Ccnl, infatti, o prevede eventi luttuosi che – in deroga a quanto stabilito dalla legge – danno diritto al permesso retribuito, oppure stabilisce la possibilità di richiedere un permesso non retribuito.
È sempre consigliabile motivare la richiesta di permesso perché, in mancanza di motivazione, il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere il permesso non retribuito, se vi sono particolari esigenze produttive.
5. Dipendenti pubblici: una disciplina di maggior favore
I contratti collettivi dei comparti Agenzie fiscali, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Università, Sanità pubblica, Ricerca, Enti previsti dall’art. 70 del decreto legislativo 165/2001, Enti pubblici non economici, Regioni e autonomie locali, Scuola, Accademie e conservatori stabiliscono, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa nazionale, la facoltà di chiedere fino a tre giorni lavorativi di permesso retribuito:
- per la morte di affini di primo grado (suocero, suocera, genero, nuora)
- per ogni singolo evento luttuoso anzichè per ogni anno,
A differenza degli altri settori, i giorni di permesso devono però essere consecutivi e possono dunque comprendere anche le festività.
Fa eccezione il personale docente della scuola, che può usufruire dei giorni di permesso retribuito per lutto anche in modo frazionato.
I dipendenti del comparto regioni ed enti locali possono invece chiedere il permesso anche per la morte di affini di secondo grado (cognati).
In alternativa ai tre giorni, il pubblico dipendente può chiedere fino a diciotto ore complessive di permesso, anche non continuative.
I giorni o le ore di permesso per lutto sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.